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	<title>Comunicati &#8211; RRIM.it</title>
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	<description>Rete Roma Imprese Mobilità</description>
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	<title>Comunicati &#8211; RRIM.it</title>
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		<title>Regolamento fabbisogno servizi NCC</title>
		<link>https://www.rrim.it/regolamento-fabbisogno-servizi-ncc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RRIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
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					<description><![CDATA[Pubblichiamo il REGOLAMENTO recante criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente&#8230;]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Pubblichiamo il REGOLAMENTO recante criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. LAZIO N. 58 del 1993</p>



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		<title>PRECISAZIONI SUL NOLEGGIO BUS E SUL GIUBILEO 2025</title>
		<link>https://www.rrim.it/precisazioni-sul-noleggio-bus-e-sul-giubileo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RRIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 08:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
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					<description><![CDATA[Egr. Sig. Sindaco di Roma, in veste di Commissario governativo per il Giubileo,siamo certi che&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Egr. Sig. Sindaco di Roma, in veste di Commissario governativo per il Giubileo,<br>siamo certi che Lei non vuole offendere la sensibilità religiosa dei cattolici di tutto il mondo e pertanto non vorrà passare alla storia come l’inventore della TASSA SUL PELLEGRINAGGIO, che non ha equivalente e precedente in alcun Paese della terra. I suoi consiglieri hanno confuso parecchie cose e probabilmente hanno indotto in errore anche Lei, invocando inesistenti ragioni di mobilità, per imporre al noleggio bus un’insopportabile “gabella”, spacciata come aumento della tariffa d’ingresso nella ZTL. Lei, probabilmente, non si è reso conto che un aumento del 300% non può considerarsi un adeguamento tariffario, ma configura un onere esoso di natura “similtributaria”. Ebbene questa tassa suppletiva, imposta alla cristianità, è ingiustificata e ingiustificabile per le ragioni che seguono.<br>La categoria del noleggio bus rappresenta la spina dorsale della mobilità urbana ed extra urbana in quanto si occupa della mobilità di una pluralità di utenti (dai turisti ai dipendenti aziendali, dall’utenza congressuale alle scuole ed ai pellegrinaggi).<br>Si tratta di una funzione importante per la mobilità cittadina, che trova riscontro anche nelle Istituzioni (sia nazionali che regionali) che riconoscono i bus quali autoservizi pubblici non di linea, circostanze di cui l’Ordinanza del Sindaco sembra dimenticarsi, come sembra dimenticarsi di tutti quei pellegrini e studenti che non potranno raggiungere Roma a causa dell’aumento delle tariffe.<br>Ora, uno dei grandi problemi della politica e delle amministrazioni è quello di non valutare gli effetti dei provvedimenti normativi adottati. Lo stesso papa Francesco dice “stranamente non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede”.<br>Uno dei Padri fondatori della Repubblica e primo Presidente Luigi Einaudi, raccomandava “conoscere per deliberare”.<br>Resta evidente come il Commissario non abbia colto il valore spirituale del Giubileo e l’importanza che riveste per tutti i cristiani del mondo; l’indulgenza plenaria ai fedeli, concessa dal Papa, non può di certo fermarsi ai margini del grande raccordo anulare e la soluzione alternativa del trasporto pubblico si manifesta da origine come illusoria, in quanto il trasporto pubblico a Roma è in una<br>condizione disastrosa, così come documentato da organi indipendenti e non può essere potenziato nel breve tempo che ci separa dall’inizio del Giubileo, trasporto già saturo in condizioni ordinarie, così come si appalesa ai romani e non, quotidianamente, nella metropolitana di Roma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’altronde l’uso del noleggio bus è indispensabile, irrinunciabile ed infungibile per la quasi totalità del turismo organizzato ed i turisti, pellegrini e studenti, che si affidano ai viaggi organizzati per la visita della città hanno l’esigenza di essere accompagnati, guidati, assistiti per i motivi più disparati<br>(elevata o minore età del viaggiatore, ignoranza dei luoghi, timore di perdersi, necessità di avere punti di riferimento, necessità di confort, sicurezza personale).<br>In altre parole, mentre il turista “fai da te” è solitamente giovane o ha l’attitudine a viaggiare, conoscenza e spirito di avventura, e per sue caratteristiche riesce a spostarsi in modo autonomo, viceversa chi ricorre al viaggio organizzato possiede caratteristiche diametralmente opposte, inconciliabili con il sistema di divieti architettato dall’Amministrazione.<br>Costringere il turista “sedentario” a diventare “fai da te” è un esercizio impossibile, nel quale nessuno si è cimentato con successo in città meglio organizzate di Roma.<br>Ma queste norme sono irragionevoli anche dal punto di vista dell’inquinamento e del traffico, che sono i motivi posti alla base dell’ordinanza, in quanto applicabili anche ai minibus che sono mezzi di piccole dimensioni (7 metri equivalenti ad una limousine o Suv) che però trasportano 20/25 persone. Per sostituire un minibus occorrono 3/4 Van da 9 posti con maggior impatto sia sul traffico che sull’inquinamento.<br>Infatti resta nell’interesse di tutti una corretta viabilità, ma la soluzione non può diventare il divieto, mascherato da aumento tariffario, che rappresenta invece l’incapacità di gestire efficacemente i processi di mobilità. In numerose città europee le amministrazioni sono state in grado di gestire grandi flussi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e di una logistica (stalli e fermate) collegati in via interattiva e digitale.<br>La sfida pertanto non è quella di vietare, ma di promuovere un sistema territoriale collaborativo per l’ospitalità, che consenta di promuovere nella città di Roma dinamiche virtuose tali da consentire e contemperare gli interessi dell’utenza e dei cittadini che vivono in città.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">Ass. Bus Condiviso<br>Il Segretario</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Comunicato Stampa &#8211; AdE</title>
		<link>https://www.rrim.it/comunicato-stampa-ade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RRIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA Piattaforme online, al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscalinei settori e-commerce,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">COMUNICATO STAMPA</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><br><strong>Piattaforme online, al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali<br>nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto<br>Un provvedimento fissa regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune<br>condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i<br>dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e<br>app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le<br>autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua<br>volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un<br>provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini,<br>diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021)<br>sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o<br>forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano<br>dal Dlgs n. 32/2023.<br>Quali sono le attività “monitorate” &#8211; In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano<br>nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi<br>personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori<br>dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore<br>alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione<br>finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per<br>i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale<br>del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).<br>Le piattaforme interessate &#8211; Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della<br>comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia<br>delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o<br>gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati<br>sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il<br>provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori<br>stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso,<br>solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.<br>I termini per le comunicazioni &#8211; I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il<br>31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime<br>informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati<br>relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio<br>quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Roma, 21 novembre 2023</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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