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		<title>Comunicato Stampa &#8211; AdE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[RRIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
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		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA Piattaforme online, al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscalinei settori e-commerce,&#8230;]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">COMUNICATO STAMPA</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><br><strong>Piattaforme online, al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali<br>nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto<br>Un provvedimento fissa regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune<br>condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i<br>dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e<br>app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le<br>autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua<br>volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un<br>provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini,<br>diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021)<br>sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o<br>forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano<br>dal Dlgs n. 32/2023.<br>Quali sono le attività “monitorate” &#8211; In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano<br>nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi<br>personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori<br>dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore<br>alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione<br>finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per<br>i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale<br>del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).<br>Le piattaforme interessate &#8211; Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della<br>comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia<br>delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o<br>gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati<br>sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il<br>provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori<br>stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso,<br>solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.<br>I termini per le comunicazioni &#8211; I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il<br>31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime<br>informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati<br>relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio<br>quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Roma, 21 novembre 2023</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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